Allegato “A”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “HERRING'S CLUB 1965”
TITOLO I
Costituzione – Denominazione – Sede e durata
Articolo 1 – Costituzione
Si è costituita l’associazione “ HERRING'S CLUB 1965” organizzazione non lucrativa d’utilità
sociale, in breve denominata anche come associazione
Articolo 2 – Sede
L’associazione ha sede in NONANTOLA (MO) via PELUMI 6
La sua durata è fissata fino a 31.12.2030
TITOLO II
Carattere dell’associazione e finalità
Articolo 3 – Scopo
L’associazione è senza personalità giuridica e non ha scopo di lucro.
Il suo scopo è di diffondere, sostenere, promuovere e favorire nei modi ritenuti più idonei
l’identità e la riscoperta della tradizione e della cultura enogastronomica e agricola italiana ed
estera. Inoltre favorire il benessere globale della persona, fisico, mentale e spirituale, con ogni e
qualsivoglia tecnica di tipo olistico.
Detto scopo sarà espletato nei seguenti ambiti: letterario, editoriale, musicale, cinematografico,
dello svago, della formazione, delle rassegne e delle fiere, nonché i mestieri e le professioni che
abbiano attinenza con la cultura suddetta e attraverso l’organizzazione e la divulgazione di eventi
culturali, convegni, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, dibattiti, proiezioni di film e
documentari, mostre, concerti, corsi di formazione, pubblicazioni, degustazioni e quanto altro
utile al raggiungimento dello scopo associativo. L’associazione potrà curare anche la formazione
con lezioni di cucina, editare pubblicazioni e materiale informativo principalmente per i soci,
nonché l’eventuale rivisitazione delle tecnologie applicate con esplicito riferimento alla
modernizzazione di determinate lavorazioni senza alterarne i risultati. Tutto ciò potrà essere reso
dall’associazione direttamente ai soci o ad altri soggetti ad essa riconducibili e sarà indirizzato a
bambini, giovani, adulti di tutte le età, nazionalità ed estrazioni sociali e operatori con attinenza
allo scopo sociale. L’associazione potrà organizzare e divulgare quanto suddetto sia in Italia che
all’estero e potrà svolgere le suddette attività presso la propria sede e anche in aree pubbliche o
private, attrezzate o meno, coperte o scoperte; il tutto nell’ovvio rispetto delle formalità di
autorizzazione richieste dagli enti interessati e dello scopo sociale.
Articolo 4 – Ulteriori attività
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o
gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia
immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali
attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.
Potrà inoltre svolgere qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria nonché stipulare
convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni fossero necessarie, utili
od opportune per il raggiungimento dei suoi fini associativi e nel rispetto delle normative di
legge vigenti.
TITOLO III
Gli associati
Articolo 5 – Gli associati
All’associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne
condividano le finalità e ne approvino lo statuto.
Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita
dell’associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell’ente e a determinarne
programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
Articolo 6 – Le categorie di associati
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:
a) fondatori;
b) ordinari;
c) onorari.
Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di
dotazione dell’ente e che risultano come tali dall’atto costitutivo dell’associazione.
Sono associati ordinari coloro che aderiscono all’ente nel corso della sua esistenza.
Sono associati onorari coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nel perseguimento
delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell’ente, ritenuti di
particolare rilevanza dal Comitato di gestione.
La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento
in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione; in particolare, ciascun associato
ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione stessa.
Articolo 7 – Requisiti degli associati
L’associato deve:
– mantenere una specchiata condotta morale nell’ambito dell’associazione e fuori di essa;
– versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte categorie di
associati;
– astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.
TITOLO IV
Costituzione, variazione e estinzione del rapporto associativo
Articolo 8 – Ammissione
Chiunque desideri essere ammesso all’associazione deve farne domanda scritta al Comitato di
gestione. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l’associazione si
propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti. Il Comitato di gestione provvede ad
accettare la domanda di ammissione tramite l’incasso della quota associativa. Nel caso di rifiuto
della domanda la decisione del Comitato di gestione è insindacabile.
Articolo 9 – Durata del rapporto associativo
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di
tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.
Essa comporta per l’associato, maggiore di età, il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e
straordinaria.
Articolo 10 – Sospensione dall’associazione
L’associato che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal
Comitato di gestione nell’ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile di infrazioni disciplinari o
comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell’associazione, può essere
sospeso dall’esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi
restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Comitato di
gestione sanziona con l’espulsione dell’associato. L’espulsione è altresì applicabile all’associato
che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.
Articolo 11 – Maggioranze per le delibere
Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il
Comitato di gestione delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto
dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento.
Articolo 12 – Recesso
L’associato può in qualsiasi momento notificare al Comitato di gestione la propria volontà di
recesso dall’associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il
Comitato di gestione riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno
diritto alla restituzione delle quote associative versate.
TITOLO V
Organi dell’associazione
Articolo 13 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
1. l’assemblea degli associati;
2. il Consiglio direttivo, al cui interno viene eletto il presidente;
L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
TITOLO VI
L’assemblea degli associati
Articolo 14 – Assemblea
L’assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l’organo sovrano
dell’associazione.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata dal Comitato
di gestione almeno una volte l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo
per l’anno successivo (entro il 30 aprile)
Articolo 15 – Competenza dell’assemblea ordinaria
Sono inoltre di competenza dell’assemblea ordinaria:
– la nomina del Consiglio direttivo, del presidente;
– la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento
delle attività dell’associazione, nonché le relative modificazioni.
La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
spedita all’indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica,
spedito all’indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati, con affissione
dell’avviso di convocazione presso la sede dell’associazione o tramite la pubblicazione della
convocazione nel sito internet ove questo fosse attivo.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e
dovrà specificare gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora sia della prima che
della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno
fissato per la prima. Qualora il Comitato di gestione non provveda tempestivamente alla
convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, l’assemblea può inoltre essere
convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati.
Articolo 16 – Competenza dell’assemblea straordinaria
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria: l’approvazione di integrazioni e modificazioni
statutarie; le deliberazioni di fusione e scioglimento dell’associazione; la nomina del commissario
straordinario.
Articolo 17 – Intervento in assemblea
Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle
quote associative, versate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio. Ogni associato
ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di quindici
voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in
seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.
Articolo 18 – Maggioranze per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le
deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del
patrimonio occorrono la presenza dei 3/4 degli associati iscritti al libro degli associati ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
TITOLO VII
Il presidente
Articolo 19 – Presidente dell’associazione
Il presidente rappresenta l’associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il
presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal
vicepresidente. Il solo intervento di quest’ultimo costituisce per i terzi prova dell’impedimento del
presidente.
Articolo 20 – Competenza del presidente dell’associazione
Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal
Consiglio direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’associazione. In casi eccezionali di necessità
ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso
deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Articolo 21 – Ulteriori competenze del presidente dell’associazione
Il presidente presiede l’assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza
dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 22 – Dimissioni del presidente
Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vicepresidente convocare entro 30 giorni
l’assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo presidente.
TITOLO VIII
Il Consiglio direttivo
Articolo 23 – Il Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da non meno di 3 componenti
e non più di 5, eletto dall’assemblea degli associati che ne determina anche il numero. Dura in
carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 24 – I poteri del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell’associazione senza
alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o
straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l’attuazione ed il
raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo
ed organizzativo dell’associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla
radiazione dell’associato per morosità, alla fissazione della quota associativa annuale,
all’ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al
compimento di tutti gli atti necessari per l’acquisizione di fondi per il buon funzionamento
dell’associazione. Oltre ad eleggere nel suo ambito il presidente e il vicepresidente, il Comitato di
gestione nomina un segretario e un tesoriere.
Il Consiglio direttivo può, inoltre, delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni
ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell’ambito dei poteri loro
delegati i membri del Comitato di gestione hanno la rappresentanza legale dell’associazione.
Articolo 25 – Riunioni del Comitato direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ad iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il presidente provvede alla convocazione entro 3
giorni, 7 negli altri casi. Alle riunioni del Consiglio direttivo potranno essere invitati tecnici ed
esperti.
Le adunanze saranno valide con l’intervento personale di almeno 1/3 dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione
dia esito di parità, decide il presidente.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza –
in fonia e video – a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il
presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Articolo 26 – Dimissioni da membro del Comitato di gestione
Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive sarà
ritenuto dimissionario dal Consiglio. Le dimissioni da membro del Consiglio direttivo sono
irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta normalizzate. La sostituzione del membro
dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti che resta in carica sino
allo scadere del mandato del Consiglio. Dalla nomina a membro del Consiglio direttivo non
consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni
dell’ufficio ricoperto.
Articolo 27 – Nomina commissario straordinario
Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l’assemblea straordinaria elegge il nuovo Consiglio
direttivo o nomina il commissario straordinario. Il Consiglio dimissionario resta in carica per il
disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
TITOLO IX
Entrate dell’associazione
Articolo 28 – Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle entrate: versamenti effettuati dai
fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti
coloro che aderiscono all’associazione; redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; introiti
realizzati nello svolgimento della sua attività.
Inoltre, l’associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici
e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi
titolo. I fondi sono depositati presso istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio direttivo.
Articolo 29 – Le quote annuali
Il Consiglio direttivo stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare
all’associazione. L’adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento della quota annuale. È lo stesso facoltà degli associati effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso,
nemmeno per scioglimento dell’associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi
causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al
fondo di dotazione.
TITOLO X
Libri dell’associazione
Articolo 30 – Tenuta libri
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e
delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio direttivo nonché del libro degli associati.
TITOLO XI
Esercizio fiscale e rendiconto economico
Articolo 31 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale e fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
Articolo 32 – Rendiconto
L’associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio
direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo per
l’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile. I bilanci
devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per
la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro
lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
TITOLO XII
Avanzi di gestione
Articolo 33 – Avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni
caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e
unitaria struttura.
Articolo 34 – Impiego degli utili
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
TITOLO XIII
Scioglimento e liquidazione
Articolo 35 – Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’associazione nominerà un commissario
straordinario che devolverà l’intero patrimonio ad altre associazioni Onlus o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 36 – Varie
Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in
materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel
libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997.